Art. 13.
(Anagrafe canina).

      1. L'iscrizione all'anagrafe canina di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14

 

Pag. 8

agosto 1991, n. 281, avviene a cura del proprietario o del detentore di cani entro un mese dalla data di nascita o dalla data di inizio della detenzione dell'animale.
      2. Al fine di fornire un costante quadro conoscitivo sulla reale consistenza della popolazione canina, le aziende sanitarie locali sono tenute ad aggiornare periodicamente il registro recante l'iscrizione di tutti i cani esistenti nell'ambito territoriale di competenza.